Sez. 5, Sentenza n. 9865 del 05/05/2011 (Rv. 617952 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Istituzione con legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Legge reg. per l'applicazione - Necessità - Fondamento - Mancata emanazione - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. ecotassa), istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, qualora non sia stata emanata, ai sensi dei commi 30 e 34 dell'art. cit., la legge reg. destinata a regolarne l'applicazione in concreto, pur sussistendo in base alla sola legge statale il presupposto impositivo, manca il requisito di esigibilità del tributo, avuto riguardo al principio di legalità, che informa l'intero sistema tributario, con la conseguenza che non è possibile ritenere l'inadempimento dell'onerato nel versamento del predetto tributo né, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, irrogare le relative sanzioni. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto l'avviso di accertamento emesso nei confronti di un comune siciliano per l'anno 1996, per l'omessa dichiarazione dei rifiuti solidi conferiti in discarica e per l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico, illegittimo, per avere la Regione Sicilia regolamentato la materia, con legge 7 marzo 1997, n. 6, successiva all'annualità in contestazione).
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Legge Reg. Sicilia 07/03/1997 num. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)