Sez. 5, Sentenza n. 28012 del 30/12/2009 (Rv. 611312 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Istituzione con legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Legge regionale per l'applicazione - Necessità - Fondamento - Mancata emanazione - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, qualora (come, nella specie, in Campania) non sia stata emanata, ai sensi dei commi 30 e 34 dell'art. cit., la legge regionale destinata a regolarne l'applicazione in concreto, pur sussistendo in base alla sola legge statale il presupposto impositivo, manca il requisito di esigibilità del tributo, avuto riguardo al principio di legalità, che informa l'intero sistema tributario, con la conseguenza che non è possibile ritenere l'inadempimento dell'onerato nel versamento del predetto tributo né, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, irrogare le relative sanzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 24 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)