Sez. 3, Sentenza n. 756 del 16/02/1978 (Rv. 390094 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - PROVA NON ASSUNTA IN PRIMO GRADO PER DECADENZA DELLA PARTE - MANCATA DIMOSTRAZIONE DI GIUSTIFICATI MOTIVI - AMMISSIONE DELLA PROVA IN APPELLO - DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - PROVA NON ASSUNTA IN PRIMO GRADO PER DECADENZA DELLA PARTE - MANCATA DIMOSTRAZIONE DI GIUSTIFICATI MOTIVI - AMMISSIONE DELLA PROVA IN APPELLO - DIVIETO.*
Il giudice di appello non puo disporre l'ammissione di una prova, che nel giudizio di primo grado non sia stata eseguita per decadenza della parte, quando questa non gli abbia fornito la prova dei giustificati motivi che avevano determinato l'assenza del suo procuratore all'udienza fissata per l'espletamento della prova. (V 879/73, mass n 363205).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)