Sez. 2, Sentenza n. 3502 del 09/04/1987 (Rv. 452498 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - NOVITÀ - REQUISITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - NOVITÀ - REQUISITI.*
Perché una prova testimoniale possa essere ammessa per la prima volta in appello ex art. 345 cod. proc. civ., è necessario che essa abbia ad oggetto circostanze non aventi alcuna connessione con quelle dedotte in primo grado, in guisa da doversi escludere che l'indagine richiesta sia diretta a riproporre fatti che si sarebbero dovuti provare davanti al primo giudice, e ciò anche se lo esperimento dell'incombente non ha avuto luogo per decadenza della parte interessata, dovuta a sua inerzia processuale ovvero a sua esplicita rinunzia, da cui, stante il principio di disponibilità dell'attività processuale istruttoria, non è dato recedere. (V 2574/81, mass n 413347; (V 2326/81, mass n 413062; (V 737/80, mass n 404189; (V 756/78, mass n 390094; (V 879/73, mass n 363205).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)