Sez. 3, Sentenza n. 10419 del 03/12/1994 (Rv. 489029 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE | Mancata riproduzione di una delle domande originariamente formulate - Comportamento della parte confermativo di tale domanda - Rinuncia - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE
Anche nel giudizio di appello la mancata riproposizione nelle conclusioni definitive di una richiesta determinata, già avanzata in precedenza, non comporta di per sè rinuncia alla richiesta stessa, quando risulti dal comportamento della parte che essa non intende abbandonarla o quando sia strettamente connessa ad una conclusione già presa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)