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Sez. 4, Sentenza n. 29562 del 03/05/2005 Cc. (dep. 04/08/2005) Rv. 232014 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Onorario e spese del difensore - Liquidazione - Opposizione al decreto di pagamento - Notifica all'Amministrazione finanziaria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232014-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'omessa notifica all'Amministrazione finanziaria del ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore, non è causa di inammissibilità dello stesso, atteso che la partecipazione dell'Amministrazione finanziaria è prevista solo nelle fasi dell'ammissione al patrocinio (artt. 98 e 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) e della revoca o modifica del provvedimento ammissivo (artt. 112 e 113 dello stesso d.P.R., laddove, anzi, è espressamente previsto che l'istanza di revoca possa provenire dallo stesso Ufficio finanziario) e non anche in quella della concreta liquidazione del compenso (art. 84 d.P.R.n. 115 del 2002, che rinvia, per l'opposizione, all'art. 170 dello stesso d.P.R., laddove, nel prevedere la facoltà di ricorrere in opposizione avverso il decreto di liquidazione, riferisce esclusivamente al difensore, all'ausiliario ed al consulente tecnico, senza alcuna menzione della partecipazione dell'Amministrazione finanziaria). (Nella specie, la Corte ha annullato, ritenendolo abnorme, il provvedimento con il quale il giudice di merito, sull'erroneo rilievo che fosse stata omessa la notifica all'Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore avverso il decreto di liquidazione degli onorari).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)