diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10665 del 17/09/1992 (Rv. 478736 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti | Produttori agricoli - Richiesta di calcolo delle detrazioni nei modi ordinari e di rimborso dell'I.V.A. assolta in eccedenza - Oneri conseguenti - Rinuncia all'esonero dagli obblighi strumentali di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento entro il 31 gennaio dell'anno solare di operatività della rinuncia medesima - Necessità.
Stato
decisa il 1992-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478736-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti

L'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, impone ai produttori agricoli, che intendono effettuare il calcolo delle detrazioni nei modi ordinari e chiedere quindi con la dichiarazione annuale il rimborso dell'I.V.A. assolta in eccedenza rispetto a quella dovuta, di presentare dichiarazione di rinuncia all'esonero dagli obblighi strumentali di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento entro il 31 gennaio dell'anno solare in cui tale rinuncia è destinata ad operare, essendo tale rinuncia condizione necessaria per uscire dal "regime forfettario" delle detrazioni, che per i produttori agricoli rappresenta il regime ordinario, ed usufruire del normale calcolo delle detrazioni nei modi ordinari.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 687 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)