diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2658 del 27/10/1967 (Rv. 330072 - 01)

LOCAZIONE - MOLESTIE - DI FATTO - GARANZIA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330072-01

LOCAZIONE - MOLESTIE - DI FATTO - GARANZIA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE.*

Il primo comma dell'art.1585 cod.civ., regolando il rapporto tra locatore e conduttore, costituisce a carico del primo l'Obbligo di garantire il secondo nei confronti di un terzo che lo abbia molestato con un comportamento che attui le cosi dette molestie di diritto. Tale Obbligo, invece, non sussiste quando le molestie siano quelle cosi dette di fatto, dalle quali il conduttore puo e deve difendersi da solo non essendo in discussione - come nella precedente ipotesi - la pienezza del potere del locatore sulla cosa locata e, quindi, la legittimita del negozio dal quale il conduttore ripete il diritto di godimento su quella..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)