Sez. 3, Sentenza n. 950 del 12/02/1979 (Rv. 397117 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA - MOLESTIA DI DIRITTO DA PARTE DI TERZI - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DI COSTORO PER RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ESPERIBILITA - RINUNZIA PREVENTIVA ALL'AZIONE DI GARANZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - INTERVENTO IN CAUSA - MOLESTIA DI DIRITTO DA PARTE DI TERZI - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DI COSTORO PER RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE - ESPERIBILITA - RINUNZIA PREVENTIVA ALL'AZIONE DI GARANZIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il conduttore, che subisca molestie di diritto da parte di terzi, puo agire direttamente in via di responsabilita extracontrattuale contro di essi, senza esser obbligato ad una previa rinuncia alla Azione di garanzia ex art 1585 cod civ verso il locatore, potendo, anzi, le due azioni essere proposte cumulativamente nello stesso giudizio, dal momento che esse traggono origine da due titoli diversi, ma tra loro concorrenti e compatibili. (V 2568/67, mass nn 330072 e 330074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)