Sez. 3, Sentenza n. 3261 del 25/10/1972 (Rv. 361069 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - MOLESTIE DI FATTO - MOLESTIE DI DIRITTO - DISTINZIONE - TUTELA CONTRO LE MOLESTIE DI DIRITTO - MANCANZA - RESPONSABILITA DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - MOLESTIE DI FATTO - MOLESTIE DI DIRITTO - DISTINZIONE - TUTELA CONTRO LE MOLESTIE DI DIRITTO - MANCANZA - RESPONSABILITA DEL LOCATORE.*
Si ha molestia di diritto non soltanto quando il terzo tenda a togliere al conduttore il godimento della cosa locata, reclamando un diritto su di essa, ma anche in ogni altro caso in cui il terzo neghi di essere tenuto ad osservare un'obbligazione dalla cui regolare esecuzione dipenda anche l'osservanza da parte del locatore della sua obbligazione di mantenere la cosa locata in stato di servire all'uso, cui era destinata. In tale caso e lo stesso locatore che deve prendere l'iniziativa di agire contro l'autore della turbativa ed, ove si rifiuti, si rende inadempiente agli obblighi per lui nascenti dal contratto di locazione. Ogni altra molestia, che non abbia alcuna incidenza nel contratto di locazione, e semplice molestia di fatto, che non impegna la responsabilita del locatore. (nella specie, il locatore proprietario ad un tempo dell'appartamento locato all'attore e di un forno sottostante, locato a terzi, aveva dato a costoro il suo benestare a trasformare il forno da carbone a nafta e, a seguito della esecuzione di tale modifica, l'appartamento era divenuto inabitabile a causa dell'eccessivo calore che vi si irradiava. I giudici di merito avevano affermato la responsabilita del locatore, ritenendolo inadempiente agli obblighi di cui all'art 1575 n 3 cod civ. il SC, ha condiviso tale giudizio, enunciando il principio in massima). (V 2658'67 mass nn 330072 e 330074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)