Sez. 1, Sentenza n. 658 del 08/03/1972 (Rv. 356719 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - TERMINI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPUGNAZIONE AL TRIBUNALE - TERMINE DI 30 GIORNI - NATURA DI TERMINE PROCESSUALE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - TERMINI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPUGNAZIONE AL TRIBUNALE - TERMINE DI 30 GIORNI - NATURA DI TERMINE PROCESSUALE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Il termine di 30 giorni assegnato dall'art 82 del DPR 16 maggio 1960, modificato dall'art 1 della legge 23 dicembre 1966 n 1147, per impugnare dinanzi al tribunale le deliberazioni del consiglio comunale in Sede di esame delle condizioni degli eletti a norma dell'art 75 del DPR n 82 del 1960, ha natura di termine processuale e non di termine di decadenza di diritto sostanziale. A detto termine si applica la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n 742, non essendo le cause in materia elettorali comprese tra quelle eccettuate dall'art 3 con carattere tassativo.*
Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 75 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)