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Sez. 1, Sentenza n. 1733 del 07/02/2001 (Rv. 544154 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Deliberazioni del consiglio comunale - Impugnazione al Tribunale - Termine di trenta giorni - Natura di termine processuale - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2001-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544154-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

In tema di contenzioso elettorale, il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 per l'impugnazione dinanzi al tribunale delle delibere del consiglio comunale di convalida degli eletti, ha natura processuale, perché correlato all'atto introduttivo di un procedimento impugnatorio giurisdizionale, ed è perciò soggetto alla sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)