Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 10/03/1980 (Rv. 405143 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FALLIMENTO DI UNA DELLE PARTI - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART 24 COST - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - FALLIMENTO DI UNA DELLE PARTI - INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART 24 COST - INSUSSISTENZA.*
Il fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del giudizio di Cassazione, il quale, instauratosi con la notificazione ed il deposito del ricorso, e governato dall'impulso d'ufficio, e resta insensibile agli eventi di cui agli artt 299 e 301 cod proc civ, senza con cio essere in contrasto con l'art 24 Costituzione perche la piena tutela del diritto di difesa della parte su cui si riflette l'evento interruttivo viene assicurato dalla sopravvivenza della procura speciale rilasciata al difensore. (V 3437/76, mass n 382200; (V 773/75, mass n 374136).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)