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Sez. L - , Sentenza n. 10744 del 04/04/2022 (Rv. 664345 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA | Indennità di mobilità - Decorso del termine ex art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Decadenza dal diritto - Fondamento - Situazione di mera difficoltà - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2022-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664345-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - DECADENZA

In materia di indennità di mobilità, il decorso dei sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, previsti dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 -, determina la decadenza dal diritto, trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore".

Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 5, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 12 CORTE COST., Cod. Pen. art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)