Sez. L, Sentenza n. 17404 del 29/08/2016 (Rv. 641002 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Indennità di disoccupazione - Decorso del termine ex art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935 - Decadenza dal diritto - Fondamento - Situazione di mera difficoltà - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA
In materia di indennità di disoccupazione, il decorso dei sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, previsti dall'art. 129, comma 5, del r.d.l. n. 1827 del 1935, determina la decadenza dal diritto, trattandosi di termine stabilito nell'interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge, sicché è irrilevante il mancato esercizio dovuto ad una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore".
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 5, Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)