Sez. 1, Sentenza n. 3125 del 16/02/2005 (Rv. 579808 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG) | Percezione di aiuti o contributi sulla base della esposizione di dati o notizie falsi - Illecito amministrativo - Natura - Illecito di danno - Conseguenze - Idoneità della mera falsificazione ad integrare l'illecito - Esclusione - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA - FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG)
L'illecito amministrativo di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1986 - secondo cui è punito con una sanzione amministrativa, indipendentemente dall'applicabilità anche di una sanzione penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del fondo europeo agricolo di orientamento - costituisce un illecito di danno; ne consegue che per la integrazione di tale illecito non è sufficiente una dichiarazione falsa, essendo necessario che detta falsità - che non può comunque essere ravvisata in enunciati esecutivi, quali una promessa, che può essere sincera o ingannevole, ma non vera o falsa - produca anche un danno comunitario. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla Corte Cass., aveva escluso, in relazione all'acquisto a prezzo agevolato di un ingente quantitativo di carne da destinare alla trasformazione e invece posto in commercio a prezzo di mercato, la sussistenza dell'illecito di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1986, in quanto le falsità, pure poste in essere per ottenere successivamente lo svincolo della cauzione versata agli organi comunitari all'atto dell'acquisto della carne, non avevano raggiunto lo scopo).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)