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Sez. 2, Sentenza n. 24851 del 25/11/2005 (Rv. 584683 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Aiuti comunitari per ritiro di terreni seminativi - Illecito amministrativo - Condizioni - Reale destinazione del terreno - Rilevanza esclusiva - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584683-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

In tema di indebita percezione degli aiuti comunitari previsti dalla legge n. 892 del 1986 per il ritiro dalla produzione di terreni seminativi, al fine di integrare l'illecito amministrativo di cui agli artt. 2 e 3 della legge assume rilevanza esclusiva la effettiva destinazione del terreno, non interessando se la particella dismessa sia dichiarata seminativa in catasto, sicchè non è al riguardo necessaria l'esistenza di false certificazioni catastali attesa la finalità del contributo comunitario che non avrebbe ragione per la dismissione di terreni in fatto mai destinati a colture; d'altra parte, la contestazione dell'illecito - e cioè di avere percepito aiuti comunitari indebiti -presuppone di per sé l'esposizione di dati o di notizie false, condizione alla quale è subordinata l'irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)