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Sez. 1, Sentenza n. 15930 del 13/07/2006 (Rv. 591177 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Percezione di aiuti o contributi sulla base della esposizione di dati o notizie falsi - Illecito amministrativo di danno - Condotta dell'esponente dati o notizie falsi, idonea a consentire ad altri di percepire indebitamente aiuti e contributi comunitari - Punibilità a titolo di concorso - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591177-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE

La condotta di chi esponga dati o notizie falsi, permettendo ad altri di conseguire indebitamente aiuti e contributi comunitari, ben può ricadere, in base alla disciplina del concorso di persone nell'illecito amministrativo, nella previsione di cui agli artt. 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, la quale si perfeziona con l'indebita percezione dei contributi o aiuti comunitari conseguente alla esposizione di dati o notizie falsi. (Fattispecie in tema di amministratore unico di società a responsabilità limitata il quale, dopo avere presentato domanda di aiuto con l'esposizione di dati e notizie non veritieri, continuava, allorché l'illecito amministrativo ebbe a perfezionarsi con l'indebita percezione dei contributi, ad essere componente del consiglio di amministrazione della società, pur non essendone legale rappresentante).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)