Sez. L, Sentenza n. 3781 del 13/06/1980 (Rv. 407629 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - APPLICAZIONE SUI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS DEGLI SGRAVI EX ART 18 DEL DL N 918 DEL 1968 IN MISURA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA - SANZIONE CIVILE - APPLICABILITA AUTOMATICA - ELEMENTO PSICOLOGICO E SANZIONI PENALI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - APPLICAZIONE SUI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS DEGLI SGRAVI EX ART 18 DEL DL N 918 DEL 1968 IN MISURA SUPERIORE A QUELLA PREVISTA - SANZIONE CIVILE - APPLICABILITA AUTOMATICA - ELEMENTO PSICOLOGICO E SANZIONI PENALI - IRRILEVANZA.*
La sanzione civile prevista dall'art 18, comma nono, del DL 30 agosto 1968 n 918, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968 n 1089 a carico del datore di lavoro che applichi sui contributi dovuti all'INPS gli sgravi in misura superiore a quella prevista dallo stesso decreto sorge automaticamente al momento dell'inadempimento dell'Obbligo senza alcun collegamento con l'elemento psicologico dell'inadempimento e indipendentemente dalla circostanza che sia prevista e inflitta o meno una sanzione penale.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)