Sez. L, Sentenza n. 592 del 22/01/1987 (Rv. 450321 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CARATTERE AUTOMATICO - IMPORTO - COMMISURAZIONE AI CONTRIBUTI RISULTATI EVASI ALLA SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA INADEMPIUTA - CONSEGUENZE - SCOMPUTO DEI PAGAMENTI TARDIVI DALL'INTERO DEBITO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - CARATTERE AUTOMATICO - IMPORTO - COMMISURAZIONE AI CONTRIBUTI RISULTATI EVASI ALLA SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA INADEMPIUTA - CONSEGUENZE - SCOMPUTO DEI PAGAMENTI TARDIVI DALL'INTERO DEBITO.*
In tema di omissioni contributive, la sanzione civile del pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi evasi come l'analoga sanzione, in tema di sgravi contributivi, specificamente prevista (in misura pari al quintuplo dell'importo dello sgravio indebitamente applicato) dall'art. 18, comma nono, del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo risultante dalla legge di conversione n. 1089 del 1968) - è conseguenza automatica della omissione contributiva, sorge ipso iure, nello stesso momento in cui l'obbligazione contributiva rimane inadempiuta alla relativa scadenza, e va, quindi, commisurata ai contributi che, in quel momento, risultino evasi. Pertanto, in caso di pagamento (od altra fattispecie estintiva) che si verifichi successivamente alla scadenza dell'obbligazione contributiva, la sanzione va commisurata all'ammontare originario dei contributi, mentre i pagamenti (come gli altri modi di Estinzione) tardivi vanno scomputati dall'intero debito, costituito dall'importo dei contributi e della pari somma aggiuntiva. (V 432/86, mass n 440040; (V 1404/85, mass n 439451; (V 612/84, mass n 432861; (V 4629/83, mass n 429509; (V 3781/80, mass n 407629).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 41, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 42 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)