diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9044 del 28/07/1992 (Rv. 478373 - 01)

Professionisti - Geometri | Costruzioni in cemento armato - Progettabilità - Esclusione - Limiti - Legge n. 1086 del 1971 - Incidenza sul regolamento professionale - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478373-01

Professionisti - Geometri

L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che concerne le costruzioni in cemento armato, ammette la competenza dei geometri solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non implicano pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata ex art. 1 R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 agli ingegneri e agli architetti iscritti nell'albo. La disciplina del suddetto regolamento professionale non è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1986, la quale si limita a recepire la previgente ripartizione delle competenze professionali, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, dovendosi perciò escludere che i geometri siano abilitati a progettare costruzioni in cemento armato ove le strutture e le armature abbiano una funzione statica dell'opera, eccezion fatta per le piccole costruzioni rurali indicate nell'art. 16 lett. 1) del citato regolamento professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 art. 1, Legge 05/11/1971 num. 1086

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)