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Sez. 2, Sentenza n. 1157 del 15/02/1996 (Rv. 495852 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Costruzioni in cemento armato - Progettazione e direzione dei lavori - Esclusione - Limiti - Disciplina ex legge n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974 - Incidenza sul regolamento professionale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495852-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI

L'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n.274 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non implichino pericolo per l'incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ex art. 1 R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo. La disciplina del suddetto regolamento professionale non è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 che recepiscono la previgente ripartizione, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative e deve perciò escludersi che i geometri siano abilitati a progettare costruzioni in cemento armato, salvo che per le piccole costruzioni accessorie di natura rurale, con la conseguenza della nullità del rapporto tra il geometra ed il cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2231, Legge 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 art. 1, Legge 05/11/1971 num. 1086

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)