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Sez. 2, Sentenza n. 4364 del 19/04/1995 (Rv. 491874 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI | Costruzioni in cemento armato - Progettazione e direzione dei lavori - Esclusione - Limiti - Legge n. 1086 del 1971 - Incidenza sul regolamento professionale - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491874-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI

L'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 ammette la competenza dei geometri per quanto concerne le costruzioni in cemento armato solo relativamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali e per uso di industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone, mentre ogni opera in cemento armato la cui stabilità interessi comunque l'incolumità delle persone è riservata, in base all'art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri ed architetti iscritti all'albo. Tale disciplina, non modificata dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, che si limita a rinviare per gli ingegneri, architetti e geometri, alla previgente ripartizione di competenze, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni civili comportanti l'impiego del cemento armato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 16/11/1939 num. 2229 art. 1, Legge 05/11/1971 num. 1086

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)