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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8268 del 27/04/2016 (Rv. 639487 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Immigrazione - Decreto di convalida del trattenimento - Termine di emissione - Individuazione - Ora di emissione - Indicazione - Necessità - Modalità - Mancanza - Nullità del decreto - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639487-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

L'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone che il decreto di convalida del trattenimento dello straniero intervenga, a pena di inefficacia, entro le quarantotto ore successive alla comunicazione del trattenimento stesso, sicchè, essendo il termine fissato in ore, è indispensabile, al fine della verifica della sua osservanza, l'indicazione, nel verbale della corrispondente udienza, se ivi reso, del giorno e dell'ora della sua emissione, ovvero dell'ora del suo deposito in cancelleria se emesso con distinto provvedimento, altrimenti determinandosene la nullità insanabile per mancanza di un requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)