Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11099 del 10/05/2013 (Rv. 626476 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento di accompagnamento alla frontiera - Giudizio di convalida - Avviso dell'udienza al difensore di fiducia - Tempestività - Nozione - Richiesta di termine a difesa ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero, la tempestività dell'avviso dell'udienza di convalida, di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va considerata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all'udienza stessa, che, ove vi sia stata, preclude una valutazione di intempestività, dovendosi escludere - quanto alla concessione di un termine a difesa - l'applicabilità dell'art. 184 cod. proc. pen., attesa la natura di giudizio civile del procedimento di convalida. (Nella specie, la questura aveva informato il giudice di pace del decreto di accompagnamento alle ore 11.55, mentre l'udienza di convalida si era tenuta - presente il difensore di fiducia - alle ore 12.40).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)