Sez. 1, Sentenza n. 9002 del 06/07/2000 (Rv. 538950 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Esecuzione dell'espulsione dello straniero ex art. 14 del D.Lgs. n.286 del 1998 - Ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza - Convalida - Procedimento - Inefficacia del provvedimento del Questore - Presupposti - Inosservanza del termine di quarantotto ore prescritto per la convalida - Criteri di computo.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero di cui all'art. 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, il comma quarto della medesima disposizione statuisce l'inefficacia del provvedimento del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza, non per il superamento di 48 ore tra il giorno della misura e quello della convalida, ma soltanto ove siano trascorse 48 ore dalla trasmissione degli atti in Tribunale da parte del Questore, onerato di curarne la trasmissione senza ritardo o entro 48 ore dalla adozione della misura stessa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)