Sez. 1, Sentenza n. 2277 del 13/07/1971 (Rv. 353124 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA GIURIDICA - POSIZIONE PROCESSUALE DELL'OPPONENTE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELL'INGIUNZIONE E DELLA PRETESA TRIBUTARIA - AMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL FISCO DI ECCEZIONI E DOMANDE RICONVENZIONALI RIVOLTE A FAR VALERE UN NUOVO TITOLO DELL'OBBLIGO D'IMPOSTA - LIMITI - IMPROPONIBILITA DI DOMANDE NUOVE IN APPELLO.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA GIURIDICA - POSIZIONE PROCESSUALE DELL'OPPONENTE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELL'INGIUNZIONE E DELLA PRETESA TRIBUTARIA - AMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL FISCO DI ECCEZIONI E DOMANDE RICONVENZIONALI RIVOLTE A FAR VALERE UN NUOVO TITOLO DELL'OBBLIGO D'IMPOSTA - LIMITI - IMPROPONIBILITA DI DOMANDE NUOVE IN APPELLO.*
L'ingiunzione fiscale cumula le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce una domanda giudiziale che apre un ordinario processo di cognizione, in cui l'opponente, oltre a contestare la legittimita dell'ingiunzione, contesta anche la pretesa dell' amministrazione alla percezione del tributo, assumendo veste di attore. Conseguentemente, l' amministrazione opposta, in veste di convenuta puo proporre non solo eccezioni dirette a rendere inefficace l'Azione ma anche eccezioni e domande riconvenzionali dirette a far valere, anche indipendentemente dalla domanda dell'attore, un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione. Cio, tuttavia, e consentito nel giudizio di primo grado, ma non e ammesso per la prima volta in appello, vietando il testuale disposto dell'art 345 cod proc civ di pronunciare su domande nuovè il che risponde alla inderogabile esigenza di assicurare l'osservanza del doppio grado di giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)