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Sez. 2, Sentenza n. 1567 del 24/01/2011 (Rv. 615956 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE | Contratto preliminare di compravendita - Bene di proprietà controversa - Contratto aleatorio - Esclusione - Fondamento - Obbligo di trasferimento della proprietà a carico del venditore - Permanenza.
Stato
decisa il 2011-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615956-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - IN GENERE

In un contratto preliminare di compravendita, il fatto che le parti diano atto che il bene in questione è di proprietà controversa, in quanto oggetto di una lite pendente tra il venditore e un terzo, non costituisce, di per sé, prova del carattere aleatorio del contratto, sia perché l'aleatorietà può aversi solo quando il fattore di pura sorte svolga un'efficacia di tipo causale, sia perché, in difetto di clausola contraria, il venditore rimane tenuto all'obbligo di trasferimento della proprietà e soggiace, in caso di inadempimento, alla relativa responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)