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Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 06/06/1981 (Rv. 414310 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CLAUSOLA DEL CONTRATTO PRELIMINARE SUBORDINANTE L'EFFICACIA DEL CONTRATTO STESSO ALL'AVVENUTA DIMOSTRAZIONE IN UN DATO TERMINE, DELLA TITOLARITA DEL DIRITTO DI PROPRIETA, SUL BENE ALIENANDO, DA PARTE DEL PROMITTENTE VENDITORE - NATURA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1981-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414310-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - CLAUSOLA DEL CONTRATTO PRELIMINARE SUBORDINANTE L'EFFICACIA DEL CONTRATTO STESSO ALL'AVVENUTA DIMOSTRAZIONE IN UN DATO TERMINE, DELLA TITOLARITA DEL DIRITTO DI PROPRIETA, SUL BENE ALIENANDO, DA PARTE DEL PROMITTENTE VENDITORE - NATURA - EFFETTI.*

La clausola con la quale le parti di un contratto preliminare di vendita - al fine di escludere le conseguenze di una vendita di cosa altrui o la stipulazione di un contratto aleatorio ex parte emptoris - abbiano subordinato l'efficacia del medesimo all'avvenuta dimostrazione, in un termine prestabilito, della titolarita del diritto di proprieta sul bene da alienare da parte del promittente venditore configura una condizione impropria e comporta, a carico del compratore che agisce ex art 2932 cod civ per l'esecuzione specifica di detto contratto, l'Onere di provare la sussistenza di tale titolarita in capo alla controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)