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Sez. 2, Sentenza n. 5033 del 28/02/2013 (Rv. 625172 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Clausola del preliminare di vendita immobiliare escludente la risoluzione in caso di insanabilità urbanistica del bene - Contratto aleatorio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Impossibilità sopravvenuta della stipula del definitivo per l'incommerciabilità legale del bene - Conseguenze - Diritto del promissario acquirente alla restituzione della caparra - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625172-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

La clausola del preliminare di compravendita di un immobile, con la quale le parti escludano la risoluzione per colpa del promittente alienante pure in caso di insanabilità urbanistica del bene, non vale, di per sé, a rendere aleatorio il contratto, il cui scopo comune è, in ogni caso, volto al trasferimento della proprietà, precludendo comunque l'abusività della costruzione, dovuta al mancato rilascio della concessione, la stipula del definitivo per impossibilità sopravvenuta, stante il divieto normativo di commerciabilità del bene, e perciò legittimando il promissario acquirente a richiedere la restituzione della caparra versata in occasione della promessa di vendita, la cui ritenzione è divenuta senza titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)