Sez. 1, Sentenza n. 3001 del 19/08/1969 (Rv. 342890 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - FORMA - CITAZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - ATTO DI RIASSUNZIONE - FORMA - CITAZIONE - VALIDITA - CONDIZIONI.*
L'adozione della Forma della citazione, in luogo della comparsa, per la riassunzione della causa, a sensi dell'art 125 disp attuaz cod proc civ, non rileva ai fini della validita dell'atto, una volta che la volonta processuale della parte emerga chiaramente dal contenuto sostanziale delle sue richieste e conclusioni. (V 909-69, massima n 339287 1327-65).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)