Sez. 3, Sentenza n. 1804 del 12/06/1971 (Rv. 352317 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - ATTO DI RIASSUNZIONE - FORMA - CITAZIONE - VALIDITA - PROCURA APPOSTA SULLA CITAZIONE - IDONEITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - ATTO DI RIASSUNZIONE - FORMA - CITAZIONE - VALIDITA - PROCURA APPOSTA SULLA CITAZIONE - IDONEITA.*
La riassunzione del processo, anche se effettuata con citazione anziche con comparsa, secondo quanto prescrive l'art 125 delle disp att del codice di rito, deve ritenersi valida, trattandosi di Forma non prescritta a pena di nullita ed essendo l'atto di riassunzione, anche nella Forma prescelta, dotato dei requisiti essenziali per il raggiungimento nello scopo. Per la fase di riassunzione e valida la procura apposta sull'atto di citazione. (V 3001'69, mass n 342890' 2570'69, mass n 342163).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)