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Sez. U, Ordinanza n. 3351 del 19/02/2004 (Rv. 570321 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Aziende municipalizzate - Amministratori - Responsabilità per danno erariale arrecato all'ente locale - Giurisdizione del giudice contabile - Sussistenza - Anche in relazione all'attività gestionale dell'azienda municipalizzata.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570321-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in relazione all'azione di danno erariale arrecato all'ente locale promossa nei confronti di amministratori di azienda municipalizzata, senza che venga in rilievo, ai fini di una limitazione dell'ambito della giurisdizione contabile, la distinzione tra atti nei quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l'attività gestionale, e atti espressivi di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche. (Nella specie i componenti di una commissione amministratrice di azienda municipalizzata erano stati citati dinanzi al giudice contabile per rispondere del danno prodotto da delibere di vario contenuto attributive di liberalità - attraverso erogazioni di somme di denaro, sponsorizzazioni ed acquisti di materiale - a favore prevalentemente di partiti politici nonché associazioni culturali e di categoria).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/10/1925 num. 2578 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)