diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 2605 del 20/02/2003 (Rv. 560624 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Giudizi di responsabilità nei confronti di amministratori di aziende municipalizzate - Anteriormente all'adeguamento previsto dall'art. 23 legge autonomie locali - Casi rimessi alla giurisdizione della Corte dei conti e, rispettivamente, del giudice ordinario - Individuazione - Giudizio di responsabilità per percezione di "tangenti" in relazione a contratti stipulati dall'azienda - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560624-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Le aziende municipalizzate, precedentemente disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, anche anteriormente alla legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali e ai provvedimenti di adeguamento di cui all'art. 23 di detta legge, svolgevano la loro attività economica con modalità e strumenti tipicamente imprenditoriali, con conseguente distinzione, in tema di responsabilità dei preposti, fra atti nei quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l'attività gestionale, e atti espressivi di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche. Ne deriva che, in tema di responsabilità di amministratori di aziende municipalizzate, è devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti solo il giudizio su fattispecie di responsabilità cosiddette formali o contabili, tipizzate dagli artt. 251 e ss. del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, mentre il giudizio sulle diverse fattispecie di cui agli artt. 261, 263, 264 e 265 dello stesso T.U., qualificate dal dolo o dalla colpa grave dell'agente, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario; appartiene, pertanto, alla giurisdizione di quest'ultimo giudice il giudizio di responsabilità nei confronti del presidente di un'azienda municipalizzata per percezione di "tangenti" in relazione a contratti stipulati dall'azienda stessa, dovendosi escludere che ricorra un'ipotesi di responsabilità formale o comunque che il danno investa l'esercizio di poteri organizzativi di natura pubblicistica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/01/1925 num. 2578 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 251 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 263 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 264 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)