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Sez. 3, Sentenza n. 142 del 15/01/1973 (Rv. 361903 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO RIASSUNTIVO - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - NULLITA O ESTINZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA PER COSTITUZIONE DELL'INTIMATO O PER RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE PER ORDINE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1973-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361903-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO RIASSUNTIVO - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE COSTITUITO - NECESSITA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - NULLITA O ESTINZIONE - ESCLUSIONE - SANATORIA PER COSTITUZIONE DELL'INTIMATO O PER RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE PER ORDINE DEL GIUDICE.*

L'atto di riassunzione della causa - ed in particolare l'atto di riassunzione davanti al giudice di primo grado, al quale il giudice di appello abbia rimesso la causa ai sensi dell'art 354 cod proc civ - deve essere notificato al procuratore costituito e non gia alla parte personalmente. Tuttavia il vizio della notificazione non invalida la riassunzione ne produce la Estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine, in quanto se l'intimato si costituisce la nullita della notificazione resta sanata ex tunc ai sensi dell'art 256, terzo comma, cod proc civ; se l'intimato non si costituisce, dovra il giudice disporre la rinnovazione della notificazione in un termine perentorio da lui fissato (ex art 291 cod proc civ); con la conseguenza che la rinnovazione ritualmente effettuata sana tutti i vizi della precedente notificazione nel mentre la mancata rinnovazione comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la Estinzione del processo a norma dell'art 307, terzo comma, cod proc civ. (Conf 2227/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 256 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)