diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 83 del 10/01/1975 (Rv. 373236 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE ANZICHE AL PROCURATORE COSTITUITO - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373236-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - ATTO DI RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE ANZICHE AL PROCURATORE COSTITUITO - SANATORIA EX TUNC - CONDIZIONI - MANCATA COSTITUZIONE DELL'INTIMATO - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITA - CONSEGUENZE.*

Nel caso di notificazione dell'atto di riassunzione del processo alla parte personalmente, anziche al procuratore costituito, come dispone l'art 125 disp att cod proc civ, se l'intimato si costituisce, lo scopo dell'atto e raggiunto e la nullita della notificazione rimane sanata con effetto ex tunc, per il disposto generale dell'art 156, terzo comma, cod proc civ; se, invece, l'intimato non si costituisce, il giudice deve ordinare, a norma dell'art 291, primo comma, cod proc civ, la rinnovazione della notificazione in un termine perentorio da lui fissato, con la conseguenza che, se la notificazione viene rinnovata nel detto termine perentorio, essendo impedita ogni decadenza (art 291, primo comma, ultima parte, cod proc civ), tutti i vizi della prima notificazione rimangono sanati con effetto retroattivo, se, invece, la notificazione non viene rinnovata nel termine perentorio fissato dal giudice, per il disposto dell'art 291, terzo comma, cod proc civ, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue a norma dell'art 307, terzo comma, cod proc civ. (V 142/73, mass n 361903).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)