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Sez. 2, Sentenza n. 2465 del 13/04/1985 (Rv. 440312 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - A CARICO DELLE PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - CLAUSOLA INSERITA IN TUTTI I CONTRATTI DI ACQUISTO DALL'ORIGINARIO PROPRIETARIO COSTRUTTORE.*
Stato
decisa il 1985-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440312-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE - A CARICO DELLE PARTI COMUNI DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - CLAUSOLA INSERITA IN TUTTI I CONTRATTI DI ACQUISTO DALL'ORIGINARIO PROPRIETARIO COSTRUTTORE.*

La Costituzione di un diritto di servitù, a carico delle parti comuni di un edificio condominiale, può conseguire, oltre che da una norma del regolamento condominiale adottato ad unanimità, anche da una clausola inserita in tutti i contratti con i quali ciascun partecipante ha acquistato dall'originario unico proprietario- costruttore, poiché, anche in tale ipotesi, sussiste la formazione del consenso di tutti i condomini alla creazione del vincolo, come nell'analogo caso del regolamento condominiale precostituito da detto costruttore-venditore. (nella specie, il proprietario e costruttore di un edificio, proprietario altresì di un'adiacente area destinata alla realizzazione di autorimesse, aveva inserito, negli Atti di vendita dei singoli appartamenti, una clausola che contemplava, su passo carraio condominiale, il transito in favore di dette autorimesse. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto idonei detti Atti di vendita a costituire una servitù a vantaggio dell'acquirente di quell'area, che aveva realizzato i "garages"). (V 4781/83, mass n 429670; (V 1681/83, mass n 426537).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1032, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)