Sez. 2, Sentenza n. 4781 del 13/07/1983 (Rv. 429670 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - VINCOLATIVITÀ PER TUTTI I SUCCESSIVI ACQUIRENTI - ESTENSIONE - CLAUSOLE LIMITATIVE DEI POTERI E DELLE FACOLTÀ DEI SINGOLI CONDOMINI SULLE LORO PARTI ESCLUSIVE - INCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - VINCOLATIVITÀ PER TUTTI I SUCCESSIVI ACQUIRENTI - ESTENSIONE - CLAUSOLE LIMITATIVE DEI POTERI E DELLE FACOLTÀ DEI SINGOLI CONDOMINI SULLE LORO PARTI ESCLUSIVE - INCLUSIONE.*
Il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove sia accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti, non solo per le clausole che disciplinano l'uso ed il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che limitano i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro parti esclusive, venendo a costituire tra queste ultime una servitù reciproca. (nella specie si trattava di una clausola che vietava di destinare gli appartamenti dell'edificio ad uso diverso da abitazione o da studio professionale privato). (Conf 2966/82, mass n 420868; (Conf 1303/80, mass n 404814; (Conf 4927/77, mass n 388536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)