Sez. L, Ordinanza n. 17882 del 22/08/2007 (Rv. 600162 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Rito del lavoro - Competenza per territorio - Foro del domicilio del lavoratore parasubordinato - Criterio di determinazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Nelle controversie del lavoratore parasubordinato, nelle quali ai sensi dell'art. 413 comma quarto cod. proc. civ. la competenza territoriale si determina in modo esclusivo in relazione al foro del domicilio del lavoratore, il domicilio stesso deve intendersi fissato nel luogo in cui il lavoratore ha il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi e spirituali, atteso che la nozione di domicilio è unitaria e impone che vengano considerati, assieme agli affari ed agli interessi economici dell'individuo, anche gli interessi affettivi e personali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il domicilio del lavoratore parasubordinato fosse non nel luogo di residenza della famiglia, ove il lavoratore si ritirava la sera o per trascorrere le festività, ma nel diverso luogo in cui lo stesso, oltre a risiedere anagraficamente, svolgeva l'attività lavorativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 4 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 1280 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)