Sez. 1, Sentenza n. 15924 del 13/07/2006 (Rv. 592464 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Società in nome collettivo - Avvenuto scioglimento per venir meno della pluralità di soci - Termine per la dichiarazione di fallimento - Un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, e non dal verificarsi della causa di scioglimento - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ
In caso di scioglimento della società in nome collettivo per il venir meno della pluralità di soci, il fallimento della società (e del socio superstite) può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 10 legge fallim., sino a quando sia decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (Corte cost. sent. n. 319 del 2000), e non già dal verificarsi della causa di scioglimento, atteso che, per quanto le cause di scioglimento operino automaticamente, ossia di diritto, tuttavia, verificatasi una di tali cause, la società non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2312
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)