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Sez. 1, Sentenza n. 1593 del 06/02/2002 (Rv. 552106 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Trasformazione di società in impresa individuale - Fallimento - Ammissibilità - Termine - Entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552106-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ

La nascita di un'impresa individuale, cui quella collettiva trasferisca il proprio patrimonio, non preclude la dichiarazione del fallimento della società entro un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese (nella specie, era stata dichiarata fallita una società disciolta, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci a seguito di recesso di uno di questi, con assorbimento integrale del patrimonio nell'impresa individuale del socio superstite; la S.C. sulla base dell'esposto principio ha confermato il rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2308, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)