Sez. 6, Sentenza n. 3447 del 14/01/1998 Ud. (dep. 19/03/1998) Rv. 210086 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Conoscenza degli elementi di fatto - Ipotizzabilità di un delitto perseguibile di ufficio - Conseguente volontà di non riferirne all'Autorità - Fattispecie: lesioni sul luogo di lavoro con violazione della normativa antinfortunistica.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO
Il delitto di omissione di referto è reato di pericolo e non di danno e, per stabilire se il caso in merito al quale il sanitario ha prestato la sua opera possa presentare i caratteri di un reato perseguibile di ufficio, è necessario far ricorso ad un criterio di valutazione che tenga conto della peculiarità in concreto del caso, in ordine alla possibilità che esso dia luogo alle condizioni richieste "ex lege" per la punibilità del delitto. Quanto al profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo, consistente nella conoscenza degli elementi del fatto per il quale si è prestata dal sanitario la propria opera o assistenza, che valgano a disegnare, ancorché possibilisticamente, la figura di un delitto perseguibile d'ufficio, e quindi l'obbligo del referto è nella conseguente coscienza e volontà da parte del sanitario di omettere o ritardare di riferirne all'Autorità di cui all'art. 361 cod. pen. (Fattispecie in materia di lesioni subite in ambiente di lavoro con violazione delle norme antinfortunistiche. La Corte ha escluso che il sanitario potesse non rendersi conto si trattava di un delitto procedibile d'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 365, Cod. Pen. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)