Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 23 del 1963
Massime (1)
Massima n. 1742
- Elezioni
- Elezioni amministrative
- Controversie elettorali
- Attribuzione di potestà giurisdizionale ai consigli comunali
- Art. 82 D.P.R. n. 570 del 1960
- Contrasto con artt. 102, 103, 104 Cost.
- Questione incidentale di legittimità costituzionale dichiarata non fondata con precedente sentenza della corte
- Riproposizione
- Ordinanza di manifesta infondatezza. (costituzione, artt. 102, 103, 104; T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82: legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, 29; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
V. Sent. 24/56 D. (La fattispecie concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 102, 103 e 104 Cost., dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza 13 novembre 1962, n. 92, cui è seguita l'ordinanza n. 120 del 20 dicembre 1962. La Corte ha rilevato che delle ragioni addotte alcune erano state valutate nel precedente giudizio, e le altre, attenendo a singolarità delle giurisdizioni dei Consigli comunali, non assurgono a motivi di legittimità costituzionale della norma impugnata).
Norme impugnate
- art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Parametri
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il 10 luglio 1962 dal Consiglio comunale di Venetico su ricorsi di La Guidara Giuseppe e Gugliotta Natale, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che con deliberazione del 10 luglio 1962 il Consiglio comunale di Venetico, su ricorsi di Giuseppe La Guidara e di Natale Gugliotta, ha proposto, in riferimento agli artt. 102, 103 e 104 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, relativo al così detto contenzioso elettorale dei Consigli comunali;
che si è costituito il consigliere comunale Pietro Giorgianni con deduzioni depositate il 12 novembre 1962;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 92 del 13 novembre 1962, a cui è seguita l'ordinanza n. 120 del 1962, ha dichiarato non fondata tale questione, in riferimento agli stessi artt. 102, 103 e 104 della Costituzione;
che delle ragioni addotte nella presente causa alcune sono state già valutate nel precedente giudizio e le altre attengono a singolarità delle giurisdizioni dei Consigli comunali e non assurgono a motivi di legittimità costituzionale della norma impugnata;
che, pertanto, non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con la deliberazione di cui in epigrafe. Così, deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze