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Sez. 6, Sentenza n. 6514 del 11/12/2003 Cc. (dep. 17/02/2004) Rv. 228273 - 01

PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE | Condanna a pena pecuniaria espressa in euro - Principio dell'arrotondamento di cui all'art.51, comma terzo, D.Lgs. n.213 del 1998 - Applicabilità anche al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228273-01

PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE

Il principio posto dall'art.51, comma secondo e terzo, D.Lgs. n.213 del 1998 - per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali - riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative. Ne consegue che detto arrotondamento non è applicabile al ragguaglio ex art. 135 cod. pen. fra pene pecuniarie e detentive, che sebbene previsto da legge penale non ha natura di sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51, Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)