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Sez. 4, Sentenza n. 12764 del 18/02/2003 Cc. (dep. 19/03/2003) Rv. 223929 - 01

PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE | Condanna a pena pecuniaria espressa in euro - Principio dell'arrotondamento di cui all'art.51, comma 3, d. lgs.vo n.213 del 1998 - Applicabilità anche al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223929-01

PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE

Il principio posto dall'art.51, comma 2 e 3, d. lgs.vo n.213 del 1998 - per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali - riguarda esclusivamente le sanzioni pecuniarie e, pertanto, il detto arrotondamento non è applicabile, in virtù di interpretazioni estensive, al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive in cui si tiene conto anche dei decimali, in quanto l'eliminazione di questi ultimi comporterebbe una sensibile riduzione della sanzione che, invece, deve essere conservata nella sua omogeneità, congruità e proporzionalità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51 com. 2, Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)