diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 18405 del 25/03/2003 Cc. (dep. 17/04/2003) Rv. 225418 - 01

PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE | Sostituzione di pena detentiva in pecuniaria - Ragguaglio in euro - Principio dell'arrotondamento - Eliminazione dei decimali.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225418-01

PENA - PENE PECUNIARIE - IN GENERE

Il principio posto dall'art.51, comma 2 e 3, D.L.G. n.213 del 1998 - per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali - è applicabile anche al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive. (Fattispecie in tema di applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, in cui la Corte ha ritenuto che il calcolo da eseguire, rapportando un giorno di reclusione alla pena pecuniaria ai sensi dell'art.135 cod.pen., comportasse l'eliminazione dei decimali risultanti dalla conversione in euro delle originarie lire 75.000 prima di moltiplicare il risultato per il numero dei giorni di detenzione determinati in sentenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/06/1998 num. 213 art. 51, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)