Sez. L, Sentenza n. 1256 del 21/02/1984 (Rv. 433398 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - INIZIATIVA DEI LAVORATORI - NECESSITÀ - DISPOSIZIONE AUTORITATIVA DEL SINDACATO - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POST CORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - INIZIATIVA DEI LAVORATORI - NECESSITÀ - DISPOSIZIONE AUTORITATIVA DEL SINDACATO - INAMMISSIBILITÀ.*
A norma dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, la Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva, quali che siano gli accordi intercorsi tra le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, non può in nessun caso prescindere dall'iniziativa dei lavoratori appartenenti all'unità interessata e, conseguentemente, non può essere disposta autoritativamente dal Sindacato nel cui seno dovrebbe costituirsi la rappresentanza stessa. (V 6579/82, mass n 424220; (V 2847/79, mass n 399167).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)