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Sez. L, Sentenza n. 6579 del 03/12/1982 (Rv. 424220 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - MODI E CONDIZIONI - DETERMINAZIONE AD OPERA DELLE PARTI - ELEMENTO DI RIFERIMENTO - UNITÀ PRODUTTIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVEDENTE PER LA PREDETTA COSTITUZIONE UN CERTO NUMERO DI LAVORATORI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424220-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - MODI E CONDIZIONI - DETERMINAZIONE AD OPERA DELLE PARTI - ELEMENTO DI RIFERIMENTO - UNITÀ PRODUTTIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PREVEDENTE PER LA PREDETTA COSTITUZIONE UN CERTO NUMERO DI LAVORATORI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE - LEGITTIMITÀ.*

La disciplina della materia della rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale, introdotta dall'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ha creato un meccanismo di omogeneizzazione degli organismi relativi, comunque organizzati, da qualificarsi "rappresentanze sindacali aziendali", con le associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e con quelle emergenti (non affiliate alle prime), ove abbiano acquistato sufficiente rappresentatività attraverso la stipula di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro, meccanismo connotato dalla inderogabile, quanto minima, esigenza che la Costituzione delle R.S.a. Avvenga ad "iniziativa dei lavoratori (che operino) nell'ambito" delle dette associazioni sindacali preesistenti o emergenti, ma già rappresentative. Tale norma, che ha superato il vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 57 del 6 marzo 1974), lascia alle parti la Determinazione dei modi e delle condizioni di Costituzione delle R.S.a., assumendo come elemento di riferimento non l'azienda nella sua interezza, ma l'unità produttiva che agisce nell'ambito territoriale del comune. È da ritenersi pertanto legittima la pattuizione collettiva (nella specie art. 2 della convenzione 18 giugno 1970), che preveda per la Costituzione presso ogni unità produttiva di una R.S.a. Un certo numero di lavoratori appartenenti alla medesima organizzazione (nella specie: non sia inferiore ad otto). (Conf 5057/81, mass n 415851, sulla prima parte; (Conf 2847/79, mass n 399167; (contra 4718/77, mass n 388328).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)