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Sez. L, Sentenza n. 2847 del 17/05/1979 (Rv. 399167 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - ACCORDO RELATIVO TRA LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO - PREVISIONE DEL NUMERO MINIMO DI SOCI PROMOTORI - LEGITTIMITA - CONVENZIONE DEL 24 GIUGNO 1970 TRA LA ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE E LA ASSOCIAZIONE DEI BANCARI ITALIANI - PREVISIONE DI UN NUMERO MINIMO DI LAVORATORI APPARTENENTI ALL'ORGANIZZAZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399167-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA SINDACALE - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - ACCORDO RELATIVO TRA LE ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO - PREVISIONE DEL NUMERO MINIMO DI SOCI PROMOTORI - LEGITTIMITA - CONVENZIONE DEL 24 GIUGNO 1970 TRA LA ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE E LA ASSOCIAZIONE DEI BANCARI ITALIANI - PREVISIONE DI UN NUMERO MINIMO DI LAVORATORI APPARTENENTI ALL'ORGANIZZAZIONE - LEGITTIMITA.*

Le associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative sul piano nazionale o firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita produttiva, sono legittimate a regolare mediante accordo la Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali previste dall'art 19 legge 20 maggio 1970 n 300, prevedendo, se del caso, anche il requisito dell'esistenza di un numero minimo di soci promotori, sempre salva l'iniziativa dei lavoratori. E, pertanto, legittimo l'art 3 della convenzione stipulata il 24 giugno 1970 in Sede nazionale tra l'associazione fra le casse di risparmio italiane e l'associazione dei bancari italiani con il quale si e stabilito che "presso ciascuna unita produttiva puo costituirsi una rappresentanza sindacale aziendale, purche il numero dei lavoratori appartenenti alla medesima organizzazione non sia inferiore ad otto". (contra 4718/77, mass n 388328).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Contr. Coll. 24/06/1970 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)