Sez. 3, Sentenza n. 2433 del 22/07/1971 (Rv. 353398 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E NEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - DIFFERENZE.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E NEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - DIFFERENZE.*
La rinnovazione tacita della locazione o dell'affitto a tempo determinato si concreta nella conclusione tacita di un nuovo contratto, desumibile dall'univoco comportamento delle parti consistente nella continuazione del godimento della cosa da parte del conduttore e nell'inerzia del locatore dopo la scadenza del termine finale del contratto originario. Si instaura, cioe, fra le parti un nuovo rapporto distinto dal precedente, ormai estinto per la scadenza del termine finale, che trova il suo elemento genetico nel nuovo contratto concluso tacitamente. Nella locazione e nell'affitto a tempo indeterminato, invece, la rinnovazione tacita, conseguente alla mancata disdetta nel termine di legge e consuetudinario, da luogo alla continuazione (e proroga) del rapporto originario oltre il suddetto termine, rapporto che, quindi, ha come elemento genetico, il contratto originario, dal quale viene disciplinato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1630, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)